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 Le novità principali del nuovo modello ISEE 2015 

(Documento Min. Lavoro e politiche sociali 03.12.2013)

 


E’ stato firmato il DPCM del 3 dicembre 2013 che ha modificato le modalità di determinazione e il campo di applicazione dell’ISEE.

Il DPCM in argomento fornisce una definizione più ampia di reddito, in cui sono inclusi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF:

i) tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo d’imposta;

ii) i redditi esenti;

iii) i trasferimenti monetari ottenuti dalla P.A.;

iv) i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.

Dalla più ampia nozione di reddito vengono invece sottratti:

i) assegni di mantenimento;

ii) redditi di lavoro dipendente (quota del 20%, fino a un massimo di 3.000 euro);

iii) pensioni, trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (quota del 20%, fino a un massimo di 1.000 euro);

iv) costo dell’abitazione, alzando da 5.165 a 7.000 euro all’anno l’importo massimo relativo all’affitto registrato che può essere portato in deduzione, con un ulteriore aumento di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;

v) spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti.

In relazione agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa di abitazione che eccede il valore del mutuo residuo. Il valore IMU è calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi.

Il DPCM introduce, poi, la possibilità di calcolare un indicatore della situazione economica equivalente “corrente”, riferito cioè a un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa:

i) risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo indeterminato;

ii) mancato rinnovo del contratto a tempo determinato o di contratti di lavoro atipico;

iii) cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

 

Fonte: La Lente sul Fisco

 

 

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